Faq
 
1) Che cos’è l’agriturismo?

Per la normativa è considerata agrituristica ogni attività di "ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli… attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità, rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali". (legge quadro sull’agriturismo n.730 del 1985 art.2)
Dunque l’agriturismo rappresenta una fonte di reddito integrativa dell’impresa agricola. Ciò significa che l’attività agrituristica presuppone sempre l’esistenza di una azienda agricola.

 
2) Cosa significa che l’attività agrituristica è connessa con quella agricola?

La connessione indica che l’agriturismo non può sussistere al di fuori di una azienda agricola in esercizio.
La connessione si stabilisce quando per le attività agrituristiche vengono utilizzate strutture e materiali esclusivamente in dotazione dell’azienda agricola: fabbricati rurali, prodotti aziendali sia per la vendita che per la somministrazione dei pasti, strutture sportive e ricreative (passeggiate a cavallo, pesca sportiva etc.) o culturali legate al mondo agricolo (gastronomia, artigianato, civiltà contadina).

 
3) Cosa significa che l’attività agrituristica deve essere complementare a quella agricola?
    
L’attività agrituristica, oltre che connessa, deve essere complementare rispetto a quella agricola, cioè non può prevalere nell’ambito della stessa, sulle attività tipicamente agricole.
La legge regionale nell’affrontare il principio della complementarietà ha adottato il parametro tempo/lavoro.
Per il calcolo sia per quanto concerne l’attività agricola sia per quanto riguarda l’attività agrituristica si fa riferimento alle tabelle approvate con DGR n. 3960 del 17 giugno 1997.
Nelle zone a parco, in quelle naturali protette, nelle zone montane e in quelle svantaggiate il tempo lavoro riferito all’attività agricola viene triplicato.

 
4) Quali caratteristiche deve possedere l’azienda agricola?

Per avviare un’attività agrituristica innanzitutto occorre che vi sia un’azienda agricola in esercizio, efficiente e di idonea dimensione; deve possedere cioè una superficie minima aziendale pari a:
  • seminativi 5 ha
  • pascoli o prati-pascolo10 ha
  • colture permanenti 3 ha
  • bosco 20 ha
  • ortofloricole da pieno campo 2 ha
  • colture protette0,5 ha
Nel caso in cui l’azienda presenti un utilizzo colturale  misto delle superfici, la superficie minima è raggiunta quando la somma delle superfici riferite alle singole qualità di coltura, espressa in percentuale, raggiunge il valore 100.

 
5) Chi può svolgere l’attività agrituristica?

L’attività agrituristica può essere esercitata dai lavoratori autonomi dell’agricoltura che a qualunque titolo e forma esercitano attività di impresa: ciò vale per tutti gli imprenditori agricoli (di cui all’art.2135 del Codice Civile), senza distinzione tra imprenditori a titolo principale o a titolo parziale, per tutti i familiari (di cui all’art. 230-bis del Codice Civile), purché siano partecipi dell’impresa agricola a conduzione familiare, ad ogni forma di imprenditoria agricola associata.
Imprenditore agricolo è chi esercita una delle seguenti attività; coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per Coltivazione del fondo, per silvicoltura e per l'allevamento di animali si intendono le attività diretta alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge

L’art. 230 bis del c.c. al terzo comma individua i familiari partecipanti all’impresa recitando: si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano i coniugi, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Non è quindi necessario essere coltivatori diretti o possedere il titolo di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle attuali normative comunitarie, nazionali o regionali e pertanto ricavare dall’attività agricola un reddito prevalente rispetto a quello delle altre attività, ma è sufficiente condurre un’azienda agricola a qualsiasi titolo sia esso in proprietà che in affitto che in altra forma.  

L’attività non può essere avviata da coloro che:
a)-  abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato condanna, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444,513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali.
b)- che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali. Per l’accertamento delle condizioni di cui sopra si applicano l’art. 606 del codice di procedura penale e l’art. 10 della legge 4 gennaio 1968,  n.15.

 
6) Quali attività sono considerate agrituristiche?

  • Dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  • preparare e somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, costituiti per almeno i 2/3, anche in termini di prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali;
  • la vendita diretta di prodotti alimentari dell'azienda ricavati anche attraverso lavorazione esterna e di prodotti artigianali tipici di manifattura propria. La vendita diretta dei prodotti aziendali può essere effettuata senza doversi munire di licenza commerciale essendo assoggettata alla legge 9 febbraio 1963, n.59 concernente : “norme per la vendita al pubblico dei prodotti agricoli”.Sono da considerarsi di propria produzione le bevanda e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne;
  • l'allevamento di cavalli a scopo di agriturismo equestre e di altre specie zootecniche, ittiche o faunistiche anche per attività sportive e ricreative svolte in azienda;
  • l’organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di tutela dell’ambiente e sportive in particolare quelle collegate agli usi e alle tradizioni locali, utilizzando le strutture presenti in azienda ed in relazione alle attività svolte.

 
7) Quali locali dell’azienda possono essere utilizzati per le attività agrituristiche?

Le attività agrituristiche possono essere esercitate esclusivamente su fabbricati esistenti al 4 settembre 1997, data di entrata in vigore della legge regionale n. 28/97.
Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche:
  • i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo;
  • gli edifici o parti di essi ubicati nel fondo, non più necessari alla conduzione dell'azienda, contigui ad appezzamenti di terreno coltivati, classificati catastalmente, con reddito dominicale ed agrario;
  • gli annessi in muratura, non più necessari per la conduzione dell'azienda, purché destinati ad integrazione o completamento dell'attività svolta negli edifici o nei locali come sopra individuati.
Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo, purché ubicati nelle zone di prevalente interesse agrituristico ed i terreni ricadano nello stesso comune o comune limitrofo e l'edificio sia strettamente connesso con l'attività agricola svolta.
Per edificio si intende una costruzione in muratura, costituita da una o più unità abitative o da camere con annessi i servizi, che possono essere non più  agibili ma suscettibili di interventi di ristrutturazione per essere destinato all’attività agrituristica.

In ogni caso ciascun operatore agrituristico  può alloggiare fino ad un massimo di 30 ospiti, qualunque sia l’entità ed il numero degli edifici e dei fabbricati annessi presenti nell’azienda.

 
8) Come devono essere accatastati i locali utilizzati per lo svolgimento di attività agrituristica?

Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati che sono da considerarsi ad uso rurale e strumentali al fondo ai sensi dell’art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 139 viene previsto che, fino all’entrata in vigore delle nuove discipline per la costituzione del catasto dei fabbricati e per la qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari :
Le costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristica, vengono censite nella categoria speciale “D/10- fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”.
Ai fini fiscali.......deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all’attività agricola destinate alla produzione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo.

 
9) Nella ristrutturazione di fabbricati ai fini agrituristici va tenuto conto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche?

Qualora la ristrutturazione ai fini agrituristici comporti la realizzazione di  non più di 10 posti letto, compatibilmente con la tipologia del fabbricato, negli interventi di ristrutturazione devono essere resi accessibili ai disabili i locali destinati all’attività agrituristica situati al piano terra;
Oltre i 10 posti letto si applicano le disposizioni previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare le strutture ricettive devono avere tutte le parti ed i servizi comuni, nonché alcune camere, accessibili alle persone non autosufficienti. In particolare devono essere accessibili almeno 2 camere su 40 o frazione di 40 e, se le camere non dispongono di servizio igienico privato sullo stesso piano, nelle vicinanze, dovrà esserci un servizio igienico comune accessibile ai disabili.
Quali autorizzazioni sono necessarie per esercitare l’attività?
Il soggetto interessato ad esercitare attività agrituristiche, in possesso dei requisiti necessari, deve prima di tutto richiedere l’iscrizione all’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche. L’iscrizione infatti è condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione comunale.
Per ottenere l’autorizzazione comunale i soggetti devono presentare al comune, ove ha sede l’immobile, apposita domanda contenente:
  • il certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, da cui risultino le caratteristiche dell'attività agrituristica attivabile;
  • relazione illustrativa del piano di attività agrituristica nell'ambito dell'azienda agricola, contenente la indicazione:
1. delle caratteristiche della azienda e del suo sistema di conduzione;
2. delle caratteristiche dell'attività agrituristica e degli edifici e spazi liberi da destinarsi, anche se solo assegnati, alla sosta dei campeggiatori;
3. della capacità ricettiva degli edifici adibiti ad attività agrituristiche e/o del numero di piazzole nelle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori;
4. degli eventuali interventi di adeguamento;
5. del periodo di esercizio e delle tariffe che si intende praticare nell'anno in corso;
  • esplicita autorizzazione del proprietario, se la domanda è presentata dal conduttore del fondo;
  • copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
  • certificato di abitabilità dell'alloggio agrituristico e di agibilità degli spazi aperti;
  • documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell’art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività agrituristica viene rilasciato dal comune previa dichiarazione di idoneità da parte della Asl locale per ciò che riguarda le condizioni igienico-sanitarie.
L’azienda agrituristica deve inoltre sottostare ad altri adempimenti amministrativi e fiscali.
  • esporre al pubblico l’autorizzazione;
  • rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione;
  • comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità;
  • esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti e delle bevande somministrate, con indicati la provenienza dei prodotti ed i relativi prezzi;
  • al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, i titolari degli esercizi agrituristici provvedono a registrare giornalmente gli arrivi e le presenze facendo pervenire all’Azienda di promozione turistica l’apposito modello ISTAT entro i primi cinque giorni del mese successivo.

 
10) Le attività ricreative sono considerate attività agrituristiche?

Le legge consente che l’organizzazione di attività ricreative offerta dallo stesso imprenditore agricolo nel quadro della diversificazione del suo lavoro.
Anche per queste attività vale il principio della connessione e complementarietà con l’agricoltura, se sono esercitate in forma imprenditoriale con rilevanza economica, quali il maneggio, la pesca sportiva, i corsi di formazione o specializzazione nelle tecniche di produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ecc. Entro certi limiti organizzativi possono essere tollerate attività ricreative che non soddisfino appieno il principio della complementarietà purché l’uso di tali attrezzature sia accessorio all’ospitalità e quindi compreso nel prezzo della stessa ospitalità.

 
11) A quali vincoli è subordinata l’attività di ristorazione nell’agriturismo?

La preparazione e la somministrazione dei pasti e bevande può essere effettuata esclusivamente in presenza di attività ricettiva, salvo il caso di aziende localizzate in alcune zone a produttività marginale, che verranno individuate dal programma agrituristico regionale, in corso di elaborazione, ove tale esercizio non è collegato all’alloggio.
Di norma, la ristorazione agrituristica deve essere commisurata al numero degli alloggiati in quanto nella cucina e/o nella sala ristoro  è consentito posizionare un numero massimo di posti a sedere pari al doppio dei posti letto autorizzati.
La ristorazione nell’agriturismo è legata alla prevalente utilizzazione, per almeno 2/3 (anche in termini di prezzo applicato al fruitore) di prodotti propri e della zona con prevalenza dei primi rispetto ai secondi.
Le aziende che somministrano pasti debbono possedere una dotazione di adeguato patrimonio zootecnico. la quantità minima di bestiame che deve essere presente costantemente in azienda, è pari a 0,06 U.B.A. per posto a sedere. L’azienda che somministri prodotti di natura esclusivamente vegetale è, ovviamente, esentata  da tale obbligo.

 
12) E’ possibile effettuare direttamente in azienda la macellazione degli animali?

E' vietata la macellazione in Azienda di "grandi animali", e cioè i bovini, i bufalini, gli equini, i suini, gli ovicaprini, la grossa selvaggina allevata, gli struzzi.
Tali animali possono essere macellati esclusivamente in impianti riconosciuti e/o autorizzati.
Previa emanazione di apposita Ordinanza Sindacale, è autorizzata la macellazione a domicilio,  stagionale,  di suini ad uso  familiare, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ordinanza stessa. Però queste carni non possono essere oggetto di vendita.
E’ consentita la macellazione, fino ad un massimo di 5.000 capi all'anno complessivamente, di polli, tacchini, faraone, oche, anatre, conigli, selvaggina da penna allevata (esclusi gli struzzi), a condizione che la struttura agrituristica sia adibita anche alla macellazione su autorizzazione dal Sindaco, previo parere del competente servizio Veterinario ASL.

 
13) A chi va presentata la domanda di iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica?

La legge regionale n. 3/99 ha trasferito alle Comunità montane la delega per la materia dell’agriturismo, pertanto la domanda di iscrizione nell’elenco regionale va presentata alla Comunità montana competente per territorio.
Quadro normativo
Le attività agrituristiche sono disciplinate a livello nazionale dalla legge quadro del 5 dicembre 1985 n. 730. La legge 730/85 prevede che alcune materie vengano regolate a livello regionale. Per indicazioni complete sulla disciplina delle attività agrituristiche è dunque necessario integrare le disposizioni della legge 730/85 con le specifiche legislazioni regionali.
In particolare le principali competenze regionali indicate dalla legge 730/85 riguardano:
la determinazione dei criteri, dei limiti e degli obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività agrituristiche; 
la determinazione dei requisiti igienico sanitari degli immobili e delle attrezzature utilizzate per l’esercizio dell’agriturismo; 
 la determinazione dei documenti e delle procedure per ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’attività agrituristica; 
la determinazione delle tipologie di intervento per il recupero del patrimonio edilizio rurale ai fini agrituristici;
l’attuazione di politiche di sostegno e promozione dell’agriturismo, ivi compresi gli interventi di incentivazione finanziaria a favore degli imprenditori; 
la redazione e l’attivazione del piano regionale di sviluppo agrituristico. 
In recepimento alla legge quadro tutte le regioni italiane hanno approvato una legge sull’agriturismo.

 
14) Cosa è un centro servizi?

I centri servizi, organismi interaziendali che possono mettere a disposizione delle aziende agrituristiche associate strutture, spazi e servizi. Questi possono costituirsi come società semplici a norma dell’art. 2251 del codice civile (contratto sociale) che non richiede formalità di  sorta bastando il semplice consenso manifesto oralmente o per fatti concludenti a meno che il contratto stesso, ed è questo il caso più frequente, non verta anche su beni e diritti su beni immobili, nel qual  caso è prevista la forma scritta e registrata.
L’attività agrituristica in forma associata e tramite i “centri servizi” si realizza mediante l’utilizzo di strutture o di spazi messi a disposizione dalle aziende agrituristiche associate o da soggetti pubblici.
Le strutture utilizzate possono  derogare al principio dell’esistenza alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28/97 (4 settembre 1997).